PAGAMENTO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SUL C/C/ POSTALE N. 240077 (bollettino ordinario color rosso) INTESTATO A "CONC. DI SASSARI I.C.I. BIPIESSE RISCOSSIONI SPA" PRESSO GLI SPORTELLI DELLA BIPIESSE RISCOSSIONI SPA O GLI UFFICI POSTALI L’Imposta Comunale sugli Immobili è dovuta dai proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, ovvero dai titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, nonché il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali. Bisogna determinare prima di tutto la base imponibile che si ottiene: a) per i fabbricati la rendita catastale aumentata del 5% moltiplicando: · per 100 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni), B (collegi, convitti etc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, autorimesse etc.) con esclusione delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e C/1 (negozi e botteghe); · per 50 se si tratta di fabbricati classificabili nella categoria A/10 (uffici e studi privati) e nel gruppo catastale D (opifici, alberghi etc.) ad eccezione, per quest’ultimo gruppo, di quelli interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, sforniti di rendita catastale; · per 34 se si tratta di fabbricati classificabili nella categoria C/1 (negozi e botteghe); b) per il fabbricato sprovvisto di rendita il contribuente dovrà fare riferimento alla Categoria e alla Rendita attribuita a fabbricati similari; c) per il fabbricato in corso di costruzione il contribuente dovrà attribuire il valore di mercato della sola area fabbricabile; d) per le aree fabbricabili, dal valore commerciale al 1° gennaio dell’anno in corso (i valori venali sono stati stabiliti ai sensi del 5° comma dell’art. 5 del D. Lgs. 504/92 con atto di C.C. n. 5/2003 e sono contenuti nella tabella allegato A del Regolamento comunale ICI) ; e) per i terreni agricoli, dal reddito dominicale aumentato del 25%, moltiplicato per 75. L’Imposta si determina applicando alla base imponibile l’aliquota corrispondente che per il Comune di Ittiri nel 2003 sono:
Sull’immobile adibito ad abitazione principale del proprietario, dell’usufruttuario o comunque del soggetto tenuto al pagamento del tributo, è prevista una detrazione d’imposta di €. 103,29Nota Bene Il Consiglio Comunale con l’approvazione del Regolamento Comunale ha deciso di esercitare la facoltà di applicare alle pertinenze il trattamento delle abitazioni principali prevista dal D. Lgs n. 446/97 nel limite massimo di una per ogni unità immobiliare.Quando, come e dove pagare l’ICI Dal 1° al 30 giugno il contribuente è tenuto a versare un acconto pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno (barrando sul bollettino di conto corrente solo la casella acconto) oppure l’importo corrispondente all’intera imposta (barrando sia la casella di acconto che quella di saldo). Dal 1° al 20 dicembre i contribuenti che non hanno versato l’intera imposta devono provvedere ad effettuare il pagamento della quota a saldo (barrando solo la casella saldo), quando non abbiano versato l’I.C.I. in misura intera nel mese di giugno. Sé si possiede l’immobile, invece, per un periodo inferiore all’anno, il versamento deve essere effettuato proporzionalmente ai mesi di possesso. I
versamenti devono
essere effettuati, presso gli sportelli
della BIPIESSE Riscossioni SPA o presso gli uffici
postali utilizzando gli appositi bollettini
(color rosso) di C/C postale n. 240077 I bollettini postali, per chi è già contribuente ICI, sono inviati direttamente a casa da BIPIESSE Riscossioni SPA, mentre per gli altri contribuenti sono reperibili presso: · gli sportelli della BIPIESSE Riscossioni SPA · gli uffici postali · l’ufficio tributi del Comune di Ittiri sito in Vicolo Marini Il bollettino deve essere compilato in ogni sua parte. In caso di possesso di più immobili situati nel Comune di Ittiri si deve effettuare un unico versamento. In caso di contitolarità di immobili, ciascun contribuente effettuata distintamente il versamento dell’imposta limitatamente alla parte corrispondente alla propria quota di titolarità. Quando e come presentare la dichiarazione ICILa dichiarazione I.C.I. presentata nel 1993 unitamente alla denuncia dei redditi relativi al 1992, ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino variazioni nei dati e negli elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta o di una diversa titolarità del soggetto passivo.Per gli immobili relativamente ai quali si sono verificate modificazioni nel corso dell’anno 2002 deve essere presentata una dichiarazione direttamente al Comune dove l’immobile è ubicato su modello distribuito gratuitamente dal Comune stesso. Il termine per la presentazione della dichiarazione coincide con quello della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le modificazioni sono avvenute. In particolare vi è l’obbligo di presentare la dichiarazione se si è verificata una delle seguenti circostanze: · acquisto o vendita di immobili (fabbricati, aree fabbricabili etc.); · decesso (dichiarazione per conto del deceduto e degli eredi); · perdita o acquisizione del diritto all’esenzione o all’esclusione dall’I.C.I.; · cambiamento di caratteristiche o di destinazione dell’immobile (ad es. : area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione, terreno agricolo divenuto area fabbricabile etc.). Inoltre dal 1998 l’obbligo di dichiarazione riguarda anche il locatore ed il proprietario dell’area concessa in diritto di superficie o enfiteusi. Il periodo utile per la presentazione della dichiarazione, direttamente all’ufficio I.C.I. o per posta con raccomandata semplice, và dal 2 maggio al 31 luglio. Sanzioni per mancata dichiarazione e versamenti dell’ICI Le principali sanzioni previste dal D.Lgs. 473/97 in materia di I.C.I. sono le seguenti:
Per ulteriori informazioni
ed eventuali chiarimenti rivolgersi a: E-mail tributi.comune@ittiri.net |