ICI - Imposta Comunale sugli Immobili

PAGAMENTO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SUL C/C/ POSTALE

N. 240077 (bollettino ordinario color rosso)

INTESTATO A "CONC. DI SASSARI I.C.I. BIPIESSE RISCOSSIONI SPA" 

PRESSO GLI SPORTELLI DELLA BIPIESSE RISCOSSIONI SPA O GLI UFFICI POSTALI


Chi deve pagare l’ICI

L’Imposta Comunale sugli Immobili è dovuta dai proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, ovvero dai titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, nonché il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali.


Quanto si paga di ICI

Bisogna determinare prima di tutto la base imponibile che si ottiene:

a)       per i fabbricati la rendita catastale aumentata del 5% moltiplicando:

·          per 100 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni), B (collegi, convitti etc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, autorimesse etc.) con esclusione delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e C/1 (negozi e botteghe);

·          per 50 se si tratta di fabbricati classificabili nella categoria A/10 (uffici e studi privati) e nel gruppo catastale D (opifici, alberghi etc.) ad eccezione, per quest’ultimo gruppo, di quelli interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, sforniti di rendita catastale;

·          per 34 se si tratta di fabbricati classificabili nella categoria C/1 (negozi e botteghe);

b)       per il fabbricato  sprovvisto di rendita il contribuente dovrà fare riferimento alla Categoria e alla Rendita attribuita a fabbricati similari;

c)       per il fabbricato  in corso di costruzione il contribuente dovrà attribuire il valore di mercato della sola area fabbricabile;

d)      per le aree fabbricabili, dal valore commerciale al 1° gennaio dell’anno in corso (i valori venali  sono stati stabiliti ai sensi del 5° comma dell’art. 5 del D. Lgs. 504/92 con atto di C.C. n. 5/2003 e sono contenuti nella tabella allegato A del Regolamento comunale ICI) ;

e)       per i terreni agricoli, dal reddito dominicale aumentato del 25%, moltiplicato per 75.

L’Imposta si determina applicando alla base imponibile l’aliquota corrispondente che per il Comune di Ittiri nel 2003 sono:

N.D

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI  

ALIQUOTE 

DETRAZIONE

1

Regime ordinario dell’imposta

6 per mille

 

2

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relativa pertinenza 

4,4 per mille

€. 103,29

3

Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relativa pertinenza

4,4 per mille

€. 103,29

4

Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari e relativa pertinenza

4,4 per mille

€. 103,29

5

Unità immobiliare , non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e relativa pertinenza

4,4 per mille

€. 103,29

6

Unità immobiliare concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado ed affini fino al 1° grado

4,4 per mille

€. 103,29

7

Fabbricati di gruppo catastale  C e D

6 per mille

 

8

Fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili

Imp. ordinaria  ridottadel 50%

 
9 Aree Fabbricabili 6 per mille

10

Possessori di immobili adibiti ad abitazione principale portatori di handicap riconosciuti ai sensi della legge 104/92;Possessori di immobili adibiti ad abitazione principale nel cui nucleo familiare siano compresi portatori di handicap riconosciuti ai sensi della legge 104/92;Il possesso del requisito è riferito al 31.12 dell’anno precedente a quello di imposizione;Il reddito ISEE del nucleo familiare non deve superare l’importo di € 10.632,94;Chiunque vi abbia titolo, prima dell’autoliquidazione dell’imposta dovrà presentare apposita dichiarazione indirizzata all’Ufficio Tributi del Comune, corredato dalla dichiarazione ISEE nonché dalla copia del certificato comprovante l’iscrizione nelle liste dei portatori di handicap di cui alla legge 104/92;

4,4 per mille

€. 206,58

Sull’immobile adibito ad abitazione principale del proprietario, dell’usufruttuario o comunque del soggetto tenuto al pagamento del tributo, è prevista una detrazione d’imposta di €. 103,29

Nota Bene Il Consiglio Comunale con l’approvazione del Regolamento Comunale ha deciso di esercitare la facoltà di applicare alle pertinenze il trattamento delle abitazioni principali prevista dal D. Lgs n. 446/97 nel limite massimo di una per ogni unità immobiliare.


Quando, come e dove pagare l’ICI

Dal al 30 giugno il contribuente è tenuto a versare un acconto pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno  (barrando sul bollettino di conto corrente solo la casella acconto) oppure l’importo corrispondente all’intera imposta (barrando sia la casella di acconto che quella di saldo).

Dal al 20 dicembre i contribuenti che non hanno versato l’intera imposta devono provvedere ad effettuare il pagamento della quota a saldo (barrando solo la casella saldo), quando non abbiano versato l’I.C.I. in misura intera nel mese di giugno.

Sé si possiede l’immobile, invece, per un periodo inferiore all’anno, il versamento deve essere effettuato proporzionalmente ai mesi di possesso.

I versamenti devono essere effettuati, presso gli sportelli della BIPIESSE Riscossioni SPA o presso gli uffici postali utilizzando gli appositi  bollettini (color rosso) di C/C postale n. 240077
intestato a CONC. DI SASSARI I.C.I. BIPIESSE RISCOSSIONI SPA

I bollettini postali, per chi è già contribuente ICI, sono inviati direttamente a casa da BIPIESSE Riscossioni SPA, mentre per gli altri contribuenti sono reperibili presso:

·          gli sportelli della BIPIESSE Riscossioni SPA

·          gli uffici postali

·          l’ufficio tributi del Comune di Ittiri sito in  Vicolo Marini

Il bollettino deve essere compilato in ogni sua parte. In caso di possesso di più immobili situati nel Comune di Ittiri si deve effettuare un unico versamento.

In caso di contitolarità di immobili, ciascun contribuente effettuata distintamente il versamento dell’imposta limitatamente alla parte corrispondente alla propria quota di titolarità.

 


 

Quando e come presentare la dichiarazione ICI

La dichiarazione I.C.I. presentata nel 1993 unitamente alla denuncia dei redditi relativi al 1992, ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino variazioni nei dati e negli elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta o di una diversa titolarità del soggetto passivo.

Per gli immobili relativamente ai quali si sono verificate modificazioni nel corso dell’anno 2002 deve essere presentata una dichiarazione direttamente al Comune dove l’immobile è ubicato su modello distribuito gratuitamente dal Comune stesso. Il termine per la presentazione della dichiarazione coincide con quello della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le modificazioni sono avvenute.

In particolare vi è l’obbligo di presentare la dichiarazione se si è verificata una delle seguenti circostanze:

·          acquisto o vendita di immobili (fabbricati, aree fabbricabili etc.);

·          decesso (dichiarazione per conto del deceduto e degli eredi);

·          perdita o acquisizione del diritto all’esenzione o all’esclusione dall’I.C.I.;

·          cambiamento di caratteristiche o di destinazione dell’immobile (ad es. : area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione, terreno agricolo divenuto area fabbricabile etc.).

Inoltre dal 1998 l’obbligo di dichiarazione riguarda anche il locatore ed il proprietario dell’area concessa in diritto di superficie o enfiteusi.

Il periodo utile per la presentazione della dichiarazione, direttamente all’ufficio I.C.I. o per posta con raccomandata semplice, và dal 2 maggio al 31 luglio.


Sanzioni per mancata dichiarazione e versamenti dell’ICI

Le principali sanzioni previste dal D.Lgs. 473/97 in materia di I.C.I. sono le seguenti:

Omessa dichiarazione unitamente ad omesso versamento

Sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di L. 100.000

Omesso versamento

Sanzione amministrativa del 30% applicata sulla somma non versata

Versamento entro 30 gg.

Sanzione amministrativa dalla scadenza ridotta a 1/8 (3,75%) con interesse dello 0,01% giornaliero

Versamento entro 1 anno

Sanzione amministrativa dalla scadenza ridotta a 1/5 (6%) con interesse dello 0,01% giornaliero

Infedele dichiarazione

Sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo dovuto

Irregolarità di carattere formale

Sanzione amministrativa dal L. 100.000 a L. 500.000

Mancata esibizione di atti e documenti richiesti dall’Amministrazione

Sanzione amministrativa dal L. 100.000 a L. 500.000





Informazioni

Per ulteriori informazioni ed eventuali  chiarimenti rivolgersi a:

Ufficio Tributi – Vicolo Marini – Tel. 079/445235 –
Orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle  12.00,
oppure consultare il sito internet per calcolare l’imposta con la procedura ici-on-line e visionare la tabella per determinare correttamente il valore imponibile da attribuire alle aree edificabili.

E-mail tributi.comune@ittiri.net