Tarsu - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Presupposto e commisurazione della tassa

La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta dei rifiuti è istituito ed attivato.
La tassa viene corrisposta in base a tariffe per mq. differenziate per destinazione d’uso dei locali e delle aree.


Categorie e tariffe per l’anno 2001

Categoria

DESTINAZIONE D’USO

Tariffa netta
2001

1

Locali ad uso civile abitazione

1.112

2

Attività commerciali, artigianali, industriali, uffici e studi privati

3.332

3

Bar, ristoranti, pizzerie e circoli ricreativi

4.437


 

Decorrenza della tassa

La tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l’occupazione dei locali ed aree.


Denuncia iniziale

I proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o detenga locali ed aree soggetti alla tassa sono obbligati, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o della detenzione, a presentare denuncia anche cumulativa dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie ed alla destinazione d’uso, dovrà essere denunciata dal contribuente entro gli stessi termini previsti per la denuncia iniziale.

 


Denuncia di cessazione

La cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente ai Servizi Tributari mediante apposita denuncia.
La cessazione medesima, fatto salvo l’accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto all’abbuono della tassa a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa. Nel caso in cui la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa categoria siti in Ittiri (si pensi ad es. alle variazioni di residenza), le relative variazioni avranno effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Qualora la denuncia di cessazione non venga presentata nel corso dell’anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d’ufficio. Nei suddetti casi, l’utente deve presentare la denuncia tardiva di cessazione, a pena di decadenza, entro il termine di 6 mesi dalla notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di messa in mora relativi al tributo annuo di cui chiede lo sgravio.

 


Modalità di presentazione delle denunce

Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione devono essere presentate, su appositi moduli messi a disposizione dal Comune, presso i Servizi Tributari ovvero tramite posta o mediante fax.


Determinazione della superficie tassabile

Al fine della determinazione della tassa, devono essere prese in considerazione le superfici:

dei locali e delle aree comunque coperte, comprese le tettoie e simili. Le superfici tassabili dei locali ed aree sono calcolate in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri quadrati ed arrotondata al metro quadrato superiore. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, ferma restando l’obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Per queste ultime, la denuncia deve essere presentata dall’amministratore del condominio, che ha diritto di rivalsa nei confronti dei singoli occupanti;
delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.


Pagamento della tassa

Il contribuente, previo ricevimento dell’avviso di pagamento, può effettuare il pagamento in 4 rate o in un’unica soluzione secondo le modalità indicate nell’avviso medesimo.
 


Riduzioni

La tassa è ridotta del 30% in caso di:

  • abitazioni con unico occupante che al 1° gennaio dell’anno di riferimento risulti residente in Ittiri;
  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
  • parti abitative delle costruzioni rurali occupate dall’agricoltore.

Le suddette agevolazioni vengono applicate con effetto dall’anno successivo a quello della denuncia e non sono, altresì, cumulabili.
 


Esclusioni

Sono esclusi dall’applicazione della tassa rifiuti:

  • le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili non allacciate ai servizi pubblici di rete; tale condizione deve perdurare per almeno 1 anno di tassazione;
  • centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos, ove non si abbia di regola presenza umana;
  • fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e preveda una durata non inferiore ad 1 anno.

Tali situazioni debbono essere indicate nella denuncia originale o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.


Esoneri

Sono esonerati dal tributo i locali ed aree della Città di Ittiri adibiti a sedi istituzionali e direttamente gestiti.

 


Rifiuti speciali - Rifiuti assimilati

I locali e le aree di tipo industriale ove si producono i rifiuti speciali sono esclusi dalla applicazione del tributo; si intende per luogo di produzione esclusivamente l’area di fabbricazione degli stessi (sale macchine, laboratori, ecc.).

A tali fini, le attività che producono i rifiuti di cui al precedente comma, sono tenute ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie destinata a produzione del rifiuto speciale, nonché la tipologia dello stesso; nel caso non fosse indicata, l’ufficio è legittimato a tassare l’intera superficie, salvo poi a procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all’anno in cui il produttore ha presentato la domanda.


INFORMAZIONI


PER INFORMAZIONI SULLA TASSA RIVOLGERSI A:
UFFICIO TRIBUTI
Vicolo Marini – I piano
Telefono: 079/445235
Fax: 079/445236

ORARIO DI SPORTELLO AL PUBBLICO:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
SU APPUNTAMENTO: 079/445235
E-MAIL tributi.comune@ittiri.net