Presupposto e commisurazione della tassa La tassa è dovuta da chiunque
occupi o detenga locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti
nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta dei rifiuti
è istituito ed attivato. Categorie e tariffe per l’anno 2001
La tassa decorre dal 1°
giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio
l’occupazione dei locali ed aree. I proprietari, gli
amministratori e chiunque occupi o detenga locali ed aree soggetti alla tassa
sono obbligati, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o
della detenzione, a presentare denuncia anche cumulativa dei locali ed aree
tassabili siti nel territorio del Comune. La cessazione, nel
corso dell’anno, dell’occupazione o conduzione dei locali e delle aree
tassabili, deve essere comunicata dal contribuente ai Servizi Tributari
mediante apposita denuncia. Modalità di presentazione delle denunce Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione devono essere presentate, su appositi moduli messi a disposizione dal Comune, presso i Servizi Tributari ovvero tramite posta o mediante fax. Determinazione della superficie tassabile Al fine
della determinazione della tassa, devono essere prese in considerazione le
superfici: dei
locali e delle aree comunque coperte, comprese le tettoie e simili. Le
superfici tassabili dei locali ed aree sono calcolate in base alla superficie
netta di calpestio, espressa in metri quadrati ed arrotondata al metro quadrato
superiore. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, ferma
restando l’obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in
via esclusiva. Per queste ultime, la denuncia deve essere presentata
dall’amministratore del condominio, che ha diritto di rivalsa nei confronti
dei singoli occupanti;
Il contribuente, previo
ricevimento dell’avviso di pagamento, può effettuare il pagamento in 4 rate o
in un’unica soluzione secondo le modalità indicate nell’avviso medesimo. La tassa è ridotta del 30% in caso di:
Le suddette
agevolazioni vengono applicate con effetto dall’anno successivo a quello
della denuncia e non sono, altresì, cumulabili. Sono esclusi dall’applicazione della tassa rifiuti:
Tali situazioni debbono essere indicate nella denuncia originale o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. Sono
esonerati dal tributo i locali ed aree della Città di Ittiri adibiti a sedi
istituzionali e direttamente gestiti.
Rifiuti speciali - Rifiuti assimilati I locali e le aree di tipo industriale ove si producono i rifiuti speciali sono esclusi dalla applicazione del tributo; si intende per luogo di produzione esclusivamente l’area di fabbricazione degli stessi (sale macchine, laboratori, ecc.). A tali fini, le attività che producono i rifiuti di cui al precedente comma, sono tenute ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie destinata a produzione del rifiuto speciale, nonché la tipologia dello stesso; nel caso non fosse indicata, l’ufficio è legittimato a tassare l’intera superficie, salvo poi a procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all’anno in cui il produttore ha presentato la domanda.
INFORMAZIONI
|